Il 19 Dicembre 2016 la Camera dei Rappresentanti ha votato gli emendamenti al regime di tassazione agevolata sulla proprietà intellettuale per conformarsi alle linee guida e ai requisiti imposti dall’OCSE. I nuovi emendamenti rendono la legislazione di Cipro riguardante la tassazione delle royalty (IP Box) del tutto conforme ai requisiti dell’OCSE. Ciò garantirà stabilità nel sistema di calcolo delle imposte sulle royalty, consentendo agli investitori di pianificare accuratamente le operazioni future.

È importante ricordare che, in determinati casi, la nuova legge offre l’opportunità a coloro che beneficiavano del precedente regime dell’IP Box di continuare a beneficiarne fino alla fine del mese di giugno 2021.

Gli emendamenti al regime IP Box sono entrati in vigore il 30 giugno 2016.


IL REGIME PRECEDENTE

Il regime precedente era stato introdotto nel 2012 e prevedeva che per poter beneficiare della legge, il titolare della proprietà intellettuale (PI) dovesse soddisfare i seguenti requisiti:

  • il diritto di proprietà intellettuale doveva essere una IP ammissibile
  • la società cipriota doveva essere titolare della PI ammissibile
  • la PI ammissibile doveva essere utilizzata per la produzione di reddito imponibile.

In base alla legislazione, i beni immateriali definiti dalle leggi sui brevetti, sui marchi e sui diritti di proprietà intellettuale, erano considerati ai fini del regime IP Box come diritto di proprietà intellettuale ammissibile.

Per rientrare nella tassazione sulla PI, una società cipriota detentrice di PI doveva essere titolare del diritto di PI ammissibile.

Inoltre, la società doveva utilizzare tale diritto di PI ammissibile per la produzione di reddito imponibile. Ciò significa che il diritto di PI doveva essere concesso in licenza ad altri soggetti in cambio di reddito da royalty.

Soddisfatte le suddette condizioni, l’80% degli ’“Utili da royalty” generati dai diritti di PI ammissibile veniva considerato ai fini dell’imposta sul reddito delle società come onere figurativo. Il restante 20% era soggetto alla normale aliquota dell’imposta sul reddito delle società pari al 12,5%. In tal modo l’aliquota massima effettiva dell’imposta era del 2,5%.


REGIME TRANSITORIO

Gli emendamenti alla legge prevedono che i soggetti continueranno a rientrare nel vecchio regime fino al 30 giugno 2021, purché la PI ammissibile:

  • sia stata acquisita prima del 2 gennaio 2016
  • sia stata acquisita direttamente o indirettamente da un soggetto correlato nel periodo tra il 2 gennaio 2016 e il 30 giugno 2016 e i cui beni
    – alla data di acquisizione rientravano nel regime di IP box o in un altro regime simile di un altro stato membro, o
    – non erano stati acquisiti principalmente allo scopo di evitare le imposte
  • sia stata acquisita da un soggetto non correlato o sviluppata nel periodo tra il 2 gennaio 2016 e il 30 giugno 2016.

La IP ammissibile acquisita direttamente o indirettamente da un soggetto correlato nel periodo tra il 2 gennaio 2016 e il 30 giugno 2016, che non soddisfa le suddette clausole di salvaguardia, continuerà a beneficiare del vecchio regime fino al 31 dicembre 2016.


LE NORME DEL NUOVO REGIME IP BOX

Le nuove norme della legge si applicano alle PI ammissibili sviluppate dopo il 1 luglio 2016. Il nuovo regime IP Box prevede che l’80% dei profitti ammissibili generati da tali PI ammissibili venga considerato come onere figurativo e solo il 20% sia soggetto all’aliquota del 12,5% dell’imposta sul reddito delle società. In tal modo, l’aliquota massima effettiva sarà del 2,5%.

PI ammissibile

Per PI ammissibile si intende un bene che è stato acquisito, sviluppato o sfruttato da un soggetto durante la sua attività commerciale ed è il risultato di azioni di ricerca e sviluppo. Include anche beni per i quali esiste solo una proprietà economica.

Tali beni sono:

  • brevetti, come definiti nella legge sui brevetti
  • software per computer
  • altri beni di PI protetti, che rientrano in una delle seguenti categorie:

a) modelli di utilità
b) non evidenti, utili e originali, per i quali il soggetto che li utilizza non genera un utile lordo superiore a EURO 7.500.000,00 o, nel caso di un gruppo, non superiore a EURO 50.000.000,00, cifre calcolate sulla base di un sistema di media ponderata degli ultimi 5 anni. I beni di PI qui indicati devono essere certificati da un Ente autorizzato di Cipro o estero.

Nota importante: denominazioni sociali (compresi i brand), marchi, diritti d’immagine e altri diritti di proprietà intellettuale utilizzati per commercializzare prodotti e servizi, che rientravano nel vecchio regime, non saranno più considerati nel nuovo regime come beni immateriali ammissibili.

Utili ammissibili

Gli Utili ammissibili vengono calcolati come di seguito descritto:

  SA + SS
----------- x RG
     SG

in cui le sigle hanno i seguenti significati:

SA: spese ammissibili
SS: supplemento spese (uplift)
SG: spese generali
RG: reddito generale

Spese ammissibili (aventi natura incrementativa)

Le Spese ammissibili sono le spese totali per attività di ricerca e sviluppo destinate interamente ed esclusivamente allo sviluppo, al miglioramento o alla creazione di una PI ammissibile durante il periodo di un esercizio. Le suddette spese devono essere dirette.

Le spese ammissibili includono, ma non sono limitate a:

  • stipendi e salari per ricerca e sviluppo
  • costi diretti
  • spese generali relative alle strutture utilizzate per l’attività di ricerca e sviluppo
  • spese per le forniture nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo
  • spese relative all’attività di ricerca e sviluppo affidata a soggetti non correlati

Ma non includono:

  • costi di acquisizione di beni immateriali
  • interessi corrisposti o passivi
  • costi per l’acquisizione o lo sviluppo di beni immobili
  • somme versate o da versare direttamente o indirettamente ad un soggetto correlato per portare avanti l’attività di ricerca sviluppo, indipendentemente dal fatto che tali somme siano oggetto di un accordo di compartecipazione ai costi
  • costi per i quali non può essere dimostrata la loro relazione diretta con i beni ammissibili.

Supplemento spese

Per supplemento spese si intendono le somme minori tra le seguenti:
30% delle spese ammissibili, o
la somma totale dei costi di acquisizione e di ricerca e sviluppo affidati a soggetti correlati

Spese generali

Per spese generali si intendono le spese totali in conto capitale ammissibili o meno, relative alla creazione della PI ammissibile.

Reddito generale

Il termine Reddito generale si riferisce alle entrate lorde derivanti dalla PI ammissibile in un esercizio, meno i costi diretti sostenuti per la produzione di tali entrate lorde. Il termine include, ma non è limitato a:

  • royalty o altre somme relative all’uso della PI ammissibile
  • somme ricevute come licenze d’uso della PI ammissibile
  • somme ricevute da assicurazioni o risarcimenti relative alla PI ammissibile
  • entrate integrate della PI ammissibile derivanti dalla vendita di beni, servizi o procedure direttamente riconducibili ai beni ammissibili.

I costi diretti includono:

  • tutti i costi diretti e indiretti sostenuti nell’acquisizione di reddito da beni immateriali ammissibili
  • ammortamento dei costi di beni immateriali
  • deduzione di interessi nozionali (NID) sul patrimonio netto utilizzato per finanziare lo sviluppo dei beni immateriali ammissibili.

 


ESEMPIO DI APPLICAZIONE

Una società cipriota impegnata nella produzione di applicazioni per dispositivi mobili ha sviluppato l’applicazione di un gioco per dispositivi mobili. Il gioco è stato sviluppato nel luglio 2016 e verrà terminato a dicembre 2016. Verrà lanciato sul mercato all’inizio del 2017.

È l’unica applicazione che la società ha sviluppato durante questo periodo.

Per questa specifica applicazione di gioco la società ha sostenuto i seguenti costi

  • salari del personale che ha sviluppato il gioco: € 70
  • affitti e imposte: € 15
  • attività di ricerca e sviluppo affidata ad una società che appartiene allo stesso proprietario: € 25
  • spese per ricerca e sviluppo affidati ad una società affiliata: € 40
  • attività di ricerca e sviluppo affidata ad una società non correlata: € 15
  • costi diretti e spese pubblicitarie: € 50
  • mentre le entrate lorde da royalties relative al gioco sono state pari a: € 250

 

Sono considerabili Spese Generali (aventi natura incrementativa):

  • salari del personale che ha sviluppato il gioco: € 70
  • affitti e imposte: € 15
  • attività di ricerca e sviluppo affidata ad una società che appartiene allo stesso proprietario: € 25
  • spese per ricerca e sviluppo affidati ad una società affiliata: € 40
  • attività di ricerca e sviluppo affidata ad una società non correlata: € 15
    Totale 165

 

Sono considerabili Spese Ammissibili:

  • Stipendi del personale che ha sviluppato il gioco: € 70
  • affitti e imposte: € 15
  • attività di ricerca e sviluppo affidata ad una società non correlata: € 15
    Totale: € 100

[ L’attività di ricerca e sviluppo affidata ad una società correlata o ad una società che appartiene allo stesso proprietario non rientra nelle spese ammissibili ]

 

Il Supplemento Spese massimo sarà l’importo inferiore tra:

30% delle spese ammesse (100 x 30%) = € 30

OPPURE

la somma totale dei costi di acquisizione e di ricerca e sviluppo affidati a soggetti correlati (€25 + €40) = € 65

Pertanto, il supplemento ammesso è 30€.

 

Il Reddito generale è calcolato come segue:

Reddito lordo: € 250
Costi diretti – Spese pubblicitarie: -€50
Totale 200

 

Il profitto ammissibile è quindi rispondente alla seguente equazione:

 SA + SS                      100 + 30
---------- x RG   ovvero:    ---------- x 200 = €157,57
    SG                           165

Pertanto, su un reddito generale di 200, la somma di 157,57 viene tassata secondo il regime dell’IP Box, mentre la somma di 42,43 è soggetta alla normale tassazione.

In caso di perdite fiscali nell’ambito del regime dell’IP Box solo il 20% può essere imputato ad altre società del gruppo o portato a nuovo nell’anno successivo.

 

FUTURO DEI MARCHI

Nell’ambito del nuovo regime i marchi non sono inclusi nell’elenco della PI ammissibile, pertanto non sarà possibile beneficiare del nuovo regime IP Box cipriota.

Tuttavia, con una attenta pianificazione fiscale, è ancora possibile detenere marchi o qualsiasi altra PI non ammissibile con una società cipriota e ricevere royalty, garantendo comunque una bassa fiscalità generale sui redditi da royalty, nonché l’applicabilità delle norme di varie convenzioni contro la doppia imposizione.

 

CONCLUSIONE

Il governo cipriota è costantemente impegnato nel miglioramento della legislazione locale al fine di conservare e migliorare la posizione e la reputazione di Cipro come centro di affari internazionale. Visto che tutti gli altri stati europei che hanno regimi simili devono soddisfare anche i requisiti dell’OCSE, riteniamo che Cipro abbia conservato la sua competitività e che avrà un ruolo significativo nel crescente mercato globale della proprietà intellettuale.

In considerazione dei nuovi requisiti imposti dall’OCSE, è possibile che alcune aziende scelgano di trasferirsi in una giurisdizione che offre un regime della PI più vantaggioso. Grazie alle sue infrastrutture attuali e in progetto, alla presenza di personale altamente qualificato, ai bassi costi di esercizio e alla possibilità di ottenere finanziamenti UE, Cipro costituisce per una vasta gamma di aziende piccole, medie o grandi, un ambiente economico ideale in cui stabilirsi e continuare a beneficiare del regime fiscale cipriota sulla PI.

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